giovedì, Marzo 28, 2024
Sentenze

Interesse usurario (Sentenza 12 giugno 2018, n. 2835)

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Tribunale Palermo, Sezione 5 civile

Data udienza 4 giugno 2018
Integrale


Interesse usurario - Determinazione - Commissioni bancarie, remunerazioni, richieste a qualsiasi titolo, spese - Rilevanza Esclusione spese e imposte collegate alla erogazione del credito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4023 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(…) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (…) e (…) tutti con il patrocinio dell'avv. LO.SE. e con elezione di domicilio in VIA (…) PALERMO, presso il difensore avv. LO.SE.
parte attrice contro
(…) SPA ora (…) SRL, con il patrocinio dell'avv. DI.GI. e con elezione di domicilio in VIA (…) 90143 PALERMO presso il difensore avv. DI.GI. parte convenuta
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, LA (…) S.R.L. - premettendo di essere titolare di un rapporto di conto corrente, e di due conti anticipi meglio indicati in atto di citazione, aperti presso (…) S.p.A. - agisce nei confronti della banca, unitamente ai fideiussori (…) e (…), chiedendo, previo ricalcolo delle poste dei conti, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi oltre il risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla centrale rischi.
In particolare gli attori lamentano l'applicazione di interessi passivi ultralegali, commissioni e oneri vari non previsti contrattualmente, o comunque non sufficientemente determinati, oltre che tali da determinare il superamento dei tassi soglia, nonché l'illecita capitalizzazione periodica degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto di tutte le domande di parte attrice deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
La causa - istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, fu posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
Preliminarmente, in ordine alle sollevate eccezioni di difetto di legittimazione processuale si osserva che l'istituto di Credito ha dimostrato mediante produzione documentale la legittimazione del dott. (…) (nominato responsabile della direzione Crediti con verbale di assemblea del 14.06.2012). Del pari superata è stata l'eccezione in ordine alla validità della procura avendo la banca prodotto copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011 e del relativo Regolamento in materia di gestione del Credito di (…) S.p.A., dal quale si evince, a pag. 42, punto 12.2.2., che il Dott. (…), nella sua qualità di Responsabile Direzione Crediti ha il potere di rilasciare la procura alle liti contestata da controparte.
2/5
Con la comparsa conclusionale del 27.04.2018, gli attori opponenti hanno sollevato ulteriori eccezioni in ordine al presunto sopraggiunto difetto di legittimazione attiva di (…) per effetto della disciplina dettata dal D.L. n. 99 del 2017 convertito con L. n. 121 del 2017.
In merito basterebbe rilevare la tardività della contestazione, ma in ogni caso si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di (…) con riferimento al credito oggetto di giudizio perché facente parte di un pacchetto di crediti "deteriorati", va disattesa, in quanto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, per atto tra vivi, il rapporto prosegue tra le parti originarie, che vanno individuate con riferimento alla data di instaurazione del giudizio, che con riferimento al presente giudizio, sia avuto riguardo alla data del ricorso monitorio, sia pure alla data dell'opposizione, risulta di molto antecedente la intervenuta cessione del luglio 2017.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione sollevata dagli attori va rigettata.
Del pari irrilevanti e per le medesime ragioni già spiegate appaiono le contestazioni in ordine alla legittimazione della società (…) s.r.l., succeduta a (…) s.p.a.
Passando al merito e in particolare all'esame del rapporto di conto corrente, il Tribunale osserva innanzitutto che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto - se precludono, ex art. 1832 co 1 c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) - non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né - come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) - il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, anche di recente la S.C. (cfr. da ultimo Cass. sez. 1 civ. n 9201/15) ha affermato che "qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese" (Cass. 3374/07; Cass. 12963/05; Cass. 7282/97). Con la suddetta pronuncia la S.C. - nel riaffermare la bontà dell'insegnamento secondo il quale, "quando è la banca ad agire, "una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero" (Cass. 23974/10) - ha altresì ribadito che "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). Ha dunque ritenuto corretto l'operato della corte d'appello che - considerando indimostrato il saldo "zero" - ha effettuato il ricalcolo dei saldi partendo dal primo degli e/c prodotti.
Orbene, nel caso di specie la Banca che ne aveva l'onere ha prodotto a supporto della propria domanda - come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione - gli estratti conto e la documentazione contrattuale , attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di interessi ultralegali, di commissioni e costi vari, oltre che la relativa capitalizzazione.
I contratti prodotti però - come emerge dalla dettagliata analisi svolta dal ctu con riferimento a ognuno dei conti ordinari e dei conti anticipi e come meglio si vedrà di qui a breve - solo in parte contengono clausole rispettose dei requisiti di specificità e determinatezza previsti a pena di nullità dagli artt. 1346 e 1418 c.c. prima ancora che dall'art. 117 TUB.
Ciò posto, osserva il Tribunale che il ctu, sulla scorta dei quesiti posti - oltre ad avere riscontrato sugli estratti conto esaminati, l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni e costi vari, nonché la relativa capitalizzazione periodica alla luce degli estratti conto, ha altresì verificato che le condizioni pattuite sono state solo in parte rispettate, sicché per i periodi in cui come si dirà in seguito, gli interessi applicati risultano superiori a quelli pattuiti, il saldo è stato ricalcolato applicando il tasso contrattualizzato.
3/5
Quanto alla cms, osserva il Tribunale che, come accertato anche a mezzo c.t.u. con riferimento al C/C (…), la commissione di massimo scoperto sia effettivamente una "commissione di effettivo utilizzo" dell'apertura di credito in conto corrente.
Invero, l'analisi degli estratti conto prodotti ha consentito di appurare che le somme relative alla commissione di massimo scoperto vengono ottenute dalla banca applicando la percentuale al massimo scoperto effettivo del periodo. Con la conseguenza che tale commissione altro non è che una maggiorazione del tasso di interesse calcolata sul saldo in uno specifico giorno, quello in cui lo stesso ha assunto il suo valore massimo.
In particolare poi la cms, nella specie è indicata con un mero valore percentuale, senza alcuna indicazione della base di calcolo e dell'intervallo temporale di riferimento.
A tale proposito - a prescindere da ogni considerazione in ordine alla portata del D.L. n. 185 del 2008 e dell'art. 2 bis della relativa legge di conversione n. 2/09, che nel delineare per la prima volta la struttura della cms e i limiti di validità della clausola che la prevede, tra l'altro statuisce l'obbligo di adeguare alle nuove previsioni le clausole contenute nei contratti in corso entro il termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge (e che dunque nel caso di specie rileverebbe in un intervallo temporale sia pure limitato) - la clausola, contenuta nel contratto di conto corrente ordinario, va infatti dichiarata nulla per indeterminatezza ex artt. 1418 e 1346 c.c.
La clausola non può invece ritenersi nulla per difetto di causa atteso che, secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, la cms è la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (cfr. cass. sez. III civ. n. 870/06).
Fin dalla prima relazione il ctu ha dunque correttamente escluso gli importi addebitati a titolo di cms sul conto ordinario, rideterminando altresì l'importo delle competenze espungendo le variazioni non favorevoli al cliente con riferimento alla voce "spese tenuta conto".
Con riferimento ai conti anticipi, rilevato che sono stati prodotti i relativi contratti, si deve procedere secondo i criteri sopra indicati per il conto corrente ordinario, provvedendo poi ad accreditare le competenze relative a ciascun conto anticipi sui conti medesimi (seconda relazione del c.t.u.). In mancanza di una esplicita previsione contrattuale, infatti, i conti anticipi vanno analizzati in "maniera autonoma" al fine di garantire il rispetto delle previsioni pattizie.
In merito di nessun pregio appaiono le osservazioni degli attori contenute nella comparsa conclusionale, atteso che per un verso il c.t.u. ha correttamente operato, applicando le clausole pattuite con riferimento ai conti anticipi, che seppure collegati al conto corrente ordinario, mantengono la loro autonomia, e peraltro ad un attento esame degli elaborati allegati alla seconda relazione si evince chiaramente che i tassi debitori applicati per operare il ricalcolo del conto anticipo n. (…) sono quelli previsti e pattuiti dalle parti con riferimento al detto conto anticipi.
Devono altresì disattendersi le osservazioni sul punto della Banca, il collegamento negoziale tra il conto corrente e i conti anticipi, invero non legittima automaticamente e in assenza di una esplicita pattuizione, la capitalizzazione delle competenze dei conti anticipi sul conto corrente di appoggio. Ritiene il decidente che solo laddove le parti abbiano pattuito di capitalizzare le stesse sul conto ordinario, anche in sede di ricostruzione si dovrà adottare tale modalità, mentre se ciò non è avvenuto (come nella specie), le competenze del conto anticipi vanno registrate sul medesimo rapporto.
Sostanzialmente rilevanti risultano invece le censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla L. n. 108 del 1996.
La verifica relativa al rispetto dei tassi soglia e dunque al rispetto della L. n. 108 del 1996 in materia di usura va effettuata sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) - che questo Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore dell'art. 1 D.L. n. 394 del 2000 - secondo il quale, "ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito".
Trattasi di un principio ripreso da ampia parte della giurisprudenza di merito - e pure dalla Corte di Cassazione civile (cfr., in motivazione, cass. sez. 1 civ. n. 4518/14 secondo la quale "la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati") - e la cui bontà, a parere di questo Tribunale, non risulta inficiata dagli argomenti spesi dalla 1 sezione civile della Suprema Corte con la più recente (ma non per questo più convincente) sentenza n. 12965/16.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 co. 4 c.p. impone infatti di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione
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a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse. In tale ottica rileva dunque pure la cms, la cui natura di corrispettivo per l'erogazione del credito derivante dalla portata dell'art. 644 c.p. è stata ormai riconosciuta espressamente pure dal legislatore che, nel delineare per la prima volta la struttura della clausola e i suoi requisiti di validità, è intervenuto con il D.L. n. 185 del 2008 convertito dalla L. n. 2 del 2009. Né può ritenersi che la nozione di "interesse usurario" sia differente ai fini dell'applicazione della disciplina civilistica dettata dall'art. 1815 co. 2 c.c. (in proposito e in ordine alle conseguenze dello sforamento per effetto della cms, si rimanda alla sentenza n. 4218/16 emessa da questo Tribunale).
Lo sforamento nel rapporto di conto corrente ordinario è dovuto principalmente alla cms, spese e altri oneri, come accertato dal c.t.u.
Reputa infatti il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, "ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito".
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 c.p. impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Deve dunque ritenersi che la previsione contenuta nella L. n. 28 del 2009 - innovativa per quello che riguarda la struttura della commissione, ormai invalida ove legata solo all'"accordato" e non all'"utilizzato" - sia invece meramente ricognitiva con riferimento al profilo della rilevanza della stessa ai fini del rispetto dei tassi soglia, già evincibile dall'art. 644 c.p.
Ricalcolando, pertanto, il saldo relativo al rapporto di conto corrente, applicando i correttivi suddetti si perviene ad un saldo creditore pari ad Euro 3.468,92 a favore della banca.
Con riferimento invece ai due conti anticipi e in applicazione dei medesimi principi il TEG non risulta superiore al tasso soglia, né all'origine dei rapporti, né in corso di svolgimento.
Consegue che il saldo del conto anticipi n. (…) ammonta ad Euro. 72.682,26 a favore della Banca.
Per quanto riguarda invece il conto anticipi (…) il saldo ricalcolato ammonta ad Euro 135.277,85 in favore della Banca con una differenza a favore del cliente di Euro 920,25.
Del tutto irrilevante è la censura all'elaborato peritale sollevata dagli attori con riferimento alla mancata applicazione del criterio sostitutivo di cui all'art. 117 TUB. Il c.t.u. ha verificato l'applicazione in taluni periodi di un tasso di interessi superiore a quello pattuito e correttamente ha fatto applicazione dei tassi concordati poiché validi e determinati.
Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte da parte attrice con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo, mentre gli attori vanno condannati al pagamento della somma di Euro 211.429,03, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia e fino al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno. Come la S.C. ha avuto modo di affermare:


Sentenza 12 giugno 2018, n. 2835
Data udienza 4 giugno 2018
Integrale
Interesse usurario - Determinazione - Commissioni bancarie, remunerazioni, richieste a qualsiasi titolo, spese - Rilevanza Esclusione spese e imposte collegate alla erogazione del credito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4023 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(…) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (…) e (…) tutti con il patrocinio dell'avv. LO.SE. e con elezione di domicilio in VIA (…) PALERMO, presso il difensore avv. LO.SE.
parte attrice contro
(…) SPA ora (…) SRL, con il patrocinio dell'avv. DI.GI. e con elezione di domicilio in VIA (…) 90143 PALERMO presso il difensore avv. DI.GI. parte convenuta
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, LA (…) S.R.L. - premettendo di essere titolare di un rapporto di conto corrente, e di due conti anticipi meglio indicati in atto di citazione, aperti presso (…) S.p.A. - agisce nei confronti della banca, unitamente ai fideiussori (…) e (…), chiedendo, previo ricalcolo delle poste dei conti, l'accertamento dell'eventuale esposizione debitoria nei confronti dell'Istituto di Credito convenuto e la rideterminazione dei saldi oltre il risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla centrale rischi.
In particolare gli attori lamentano l'applicazione di interessi passivi ultralegali, commissioni e oneri vari non previsti contrattualmente, o comunque non sufficientemente determinati, oltre che tali da determinare il superamento dei tassi soglia, nonché l'illecita capitalizzazione periodica degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c.
L'Istituto di Credito, ritualmente costituito, chiede, con vittoria delle spese di lite, il rigetto di tutte le domande di parte attrice deducendone l'infondatezza per le ragioni meglio spiegate in comparsa.
La causa - istruita mediante produzione documentale e c.t.u. contabile, le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza specifica questo giudice ritiene di condividere, fu posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata.
Preliminarmente, in ordine alle sollevate eccezioni di difetto di legittimazione processuale si osserva che l'istituto di Credito ha dimostrato mediante produzione documentale la legittimazione del dott. (…) (nominato responsabile della direzione Crediti con verbale di assemblea del 14.06.2012). Del pari superata è stata l'eccezione in ordine alla validità della procura avendo la banca prodotto copia del verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2011 e del relativo Regolamento in materia di gestione del Credito di (…) S.p.A., dal quale si evince, a pag. 42, punto 12.2.2., che il Dott. (…), nella sua qualità di Responsabile Direzione Crediti ha il potere di rilasciare la procura alle liti contestata da controparte.
2/5
Con la comparsa conclusionale del 27.04.2018, gli attori opponenti hanno sollevato ulteriori eccezioni in ordine al presunto sopraggiunto difetto di legittimazione attiva di (…) per effetto della disciplina dettata dal D.L. n. 99 del 2017 convertito con L. n. 121 del 2017.
In merito basterebbe rilevare la tardività della contestazione, ma in ogni caso si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di (…) con riferimento al credito oggetto di giudizio perché facente parte di un pacchetto di crediti "deteriorati", va disattesa, in quanto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, per atto tra vivi, il rapporto prosegue tra le parti originarie, che vanno individuate con riferimento alla data di instaurazione del giudizio, che con riferimento al presente giudizio, sia avuto riguardo alla data del ricorso monitorio, sia pure alla data dell'opposizione, risulta di molto antecedente la intervenuta cessione del luglio 2017.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'eccezione sollevata dagli attori va rigettata.
Del pari irrilevanti e per le medesime ragioni già spiegate appaiono le contestazioni in ordine alla legittimazione della società (…) s.r.l., succeduta a (…) s.p.a.
Passando al merito e in particolare all'esame del rapporto di conto corrente, il Tribunale osserva innanzitutto che nel contratto di conto corrente, l'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita) dell'estratto conto - se precludono, ex art. 1832 co 1 c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) - non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso, dunque, l'eccezione di nullità della clausola avente a oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n. 10376/2006). Né - come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. civ. n. 2262/1984) - il pagamento di interessi ultralegali (illegittimi), in favore della banca che abbia proceduto al relativo addebito sul conto corrente del cliente, costituisce adempimento di una obbligazione naturale ed art. 2034 c.c.
In punto di onere probatorio, anche di recente la S.C. (cfr. da ultimo Cass. sez. 1 civ. n 9201/15) ha affermato che "qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese" (Cass. 3374/07; Cass. 12963/05; Cass. 7282/97). Con la suddetta pronuncia la S.C. - nel riaffermare la bontà dell'insegnamento secondo il quale, "quando è la banca ad agire, "una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero" (Cass. 23974/10) - ha altresì ribadito che "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo" (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). Ha dunque ritenuto corretto l'operato della corte d'appello che - considerando indimostrato il saldo "zero" - ha effettuato il ricalcolo dei saldi partendo dal primo degli e/c prodotti.
Orbene, nel caso di specie la Banca che ne aveva l'onere ha prodotto a supporto della propria domanda - come peraltro evidenziato dal ctu nella sua relazione - gli estratti conto e la documentazione contrattuale , attestanti per l'intero periodo di riferimento l'addebito di interessi ultralegali, di commissioni e costi vari, oltre che la relativa capitalizzazione.
I contratti prodotti però - come emerge dalla dettagliata analisi svolta dal ctu con riferimento a ognuno dei conti ordinari e dei conti anticipi e come meglio si vedrà di qui a breve - solo in parte contengono clausole rispettose dei requisiti di specificità e determinatezza previsti a pena di nullità dagli artt. 1346 e 1418 c.c. prima ancora che dall'art. 117 TUB.
Ciò posto, osserva il Tribunale che il ctu, sulla scorta dei quesiti posti - oltre ad avere riscontrato sugli estratti conto esaminati, l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni e costi vari, nonché la relativa capitalizzazione periodica alla luce degli estratti conto, ha altresì verificato che le condizioni pattuite sono state solo in parte rispettate, sicché per i periodi in cui come si dirà in seguito, gli interessi applicati risultano superiori a quelli pattuiti, il saldo è stato ricalcolato applicando il tasso contrattualizzato.
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Quanto alla cms, osserva il Tribunale che, come accertato anche a mezzo c.t.u. con riferimento al C/C (…), la commissione di massimo scoperto sia effettivamente una "commissione di effettivo utilizzo" dell'apertura di credito in conto corrente.
Invero, l'analisi degli estratti conto prodotti ha consentito di appurare che le somme relative alla commissione di massimo scoperto vengono ottenute dalla banca applicando la percentuale al massimo scoperto effettivo del periodo. Con la conseguenza che tale commissione altro non è che una maggiorazione del tasso di interesse calcolata sul saldo in uno specifico giorno, quello in cui lo stesso ha assunto il suo valore massimo.
In particolare poi la cms, nella specie è indicata con un mero valore percentuale, senza alcuna indicazione della base di calcolo e dell'intervallo temporale di riferimento.
A tale proposito - a prescindere da ogni considerazione in ordine alla portata del D.L. n. 185 del 2008 e dell'art. 2 bis della relativa legge di conversione n. 2/09, che nel delineare per la prima volta la struttura della cms e i limiti di validità della clausola che la prevede, tra l'altro statuisce l'obbligo di adeguare alle nuove previsioni le clausole contenute nei contratti in corso entro il termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge (e che dunque nel caso di specie rileverebbe in un intervallo temporale sia pure limitato) - la clausola, contenuta nel contratto di conto corrente ordinario, va infatti dichiarata nulla per indeterminatezza ex artt. 1418 e 1346 c.c.
La clausola non può invece ritenersi nulla per difetto di causa atteso che, secondo l'orientamento tradizionale della giurisprudenza, la cms è la "remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (cfr. cass. sez. III civ. n. 870/06).
Fin dalla prima relazione il ctu ha dunque correttamente escluso gli importi addebitati a titolo di cms sul conto ordinario, rideterminando altresì l'importo delle competenze espungendo le variazioni non favorevoli al cliente con riferimento alla voce "spese tenuta conto".
Con riferimento ai conti anticipi, rilevato che sono stati prodotti i relativi contratti, si deve procedere secondo i criteri sopra indicati per il conto corrente ordinario, provvedendo poi ad accreditare le competenze relative a ciascun conto anticipi sui conti medesimi (seconda relazione del c.t.u.). In mancanza di una esplicita previsione contrattuale, infatti, i conti anticipi vanno analizzati in "maniera autonoma" al fine di garantire il rispetto delle previsioni pattizie.
In merito di nessun pregio appaiono le osservazioni degli attori contenute nella comparsa conclusionale, atteso che per un verso il c.t.u. ha correttamente operato, applicando le clausole pattuite con riferimento ai conti anticipi, che seppure collegati al conto corrente ordinario, mantengono la loro autonomia, e peraltro ad un attento esame degli elaborati allegati alla seconda relazione si evince chiaramente che i tassi debitori applicati per operare il ricalcolo del conto anticipo n. (…) sono quelli previsti e pattuiti dalle parti con riferimento al detto conto anticipi.
Devono altresì disattendersi le osservazioni sul punto della Banca, il collegamento negoziale tra il conto corrente e i conti anticipi, invero non legittima automaticamente e in assenza di una esplicita pattuizione, la capitalizzazione delle competenze dei conti anticipi sul conto corrente di appoggio. Ritiene il decidente che solo laddove le parti abbiano pattuito di capitalizzare le stesse sul conto ordinario, anche in sede di ricostruzione si dovrà adottare tale modalità, mentre se ciò non è avvenuto (come nella specie), le competenze del conto anticipi vanno registrate sul medesimo rapporto.
Sostanzialmente rilevanti risultano invece le censure relative al superamento dei tassi soglia previsti dalla L. n. 108 del 1996.
La verifica relativa al rispetto dei tassi soglia e dunque al rispetto della L. n. 108 del 1996 in materia di usura va effettuata sulla scorta del principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) - che questo Tribunale ritiene di condividere anche alla luce del tenore dell'art. 1 D.L. n. 394 del 2000 - secondo il quale, "ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito".
Trattasi di un principio ripreso da ampia parte della giurisprudenza di merito - e pure dalla Corte di Cassazione civile (cfr., in motivazione, cass. sez. 1 civ. n. 4518/14 secondo la quale "la natura e la funzione della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati") - e la cui bontà, a parere di questo Tribunale, non risulta inficiata dagli argomenti spesi dalla 1 sezione civile della Suprema Corte con la più recente (ma non per questo più convincente) sentenza n. 12965/16.
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 co. 4 c.p. impone infatti di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione
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a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse. In tale ottica rileva dunque pure la cms, la cui natura di corrispettivo per l'erogazione del credito derivante dalla portata dell'art. 644 c.p. è stata ormai riconosciuta espressamente pure dal legislatore che, nel delineare per la prima volta la struttura della clausola e i suoi requisiti di validità, è intervenuto con il D.L. n. 185 del 2008 convertito dalla L. n. 2 del 2009. Né può ritenersi che la nozione di "interesse usurario" sia differente ai fini dell'applicazione della disciplina civilistica dettata dall'art. 1815 co. 2 c.c. (in proposito e in ordine alle conseguenze dello sforamento per effetto della cms, si rimanda alla sentenza n. 4218/16 emessa da questo Tribunale).
Lo sforamento nel rapporto di conto corrente ordinario è dovuto principalmente alla cms, spese e altri oneri, come accertato dal c.t.u.
Reputa infatti il Tribunale di condividere, in proposito, il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione penale (cfr. ex multis sez. II pen. n. 46669/11) secondo il quale, "ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito".
L'ampia formulazione della norma incriminatrice dettata dall'art. 644 c.p. impone, infatti, di verificare l'usurarietà del corrispettivo per la dazione del denaro in esso ricomprendendo non la sola misura dell'interesse nominale, ma ogni commissione o remunerazione a qualsiasi titolo collegata all'erogazione del credito e ancora le spese, escluse solo quelle per imposte e tasse.
Deve dunque ritenersi che la previsione contenuta nella L. n. 28 del 2009 - innovativa per quello che riguarda la struttura della commissione, ormai invalida ove legata solo all'"accordato" e non all'"utilizzato" - sia invece meramente ricognitiva con riferimento al profilo della rilevanza della stessa ai fini del rispetto dei tassi soglia, già evincibile dall'art. 644 c.p.
Ricalcolando, pertanto, il saldo relativo al rapporto di conto corrente, applicando i correttivi suddetti si perviene ad un saldo creditore pari ad Euro 3.468,92 a favore della banca.
Con riferimento invece ai due conti anticipi e in applicazione dei medesimi principi il TEG non risulta superiore al tasso soglia, né all'origine dei rapporti, né in corso di svolgimento.
Consegue che il saldo del conto anticipi n. (…) ammonta ad Euro. 72.682,26 a favore della Banca.
Per quanto riguarda invece il conto anticipi (…) il saldo ricalcolato ammonta ad Euro 135.277,85 in favore della Banca con una differenza a favore del cliente di Euro 920,25.
Del tutto irrilevante è la censura all'elaborato peritale sollevata dagli attori con riferimento alla mancata applicazione del criterio sostitutivo di cui all'art. 117 TUB. Il c.t.u. ha verificato l'applicazione in taluni periodi di un tasso di interessi superiore a quello pattuito e correttamente ha fatto applicazione dei tassi concordati poiché validi e determinati.
Nei limiti appena indicati vanno dunque accolte le domande di nullità e di accertamento proposte da parte attrice con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo, mentre gli attori vanno condannati al pagamento della somma di Euro 211.429,03, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia e fino al soddisfo.
Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno. Come la S.C. ha avuto modo di affermare:

  • "la pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati inerisce ad una obbligazione che ha la sua fonte nellalegge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde, come tale, dalla natura del rapporto ultimo intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore, che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e - ove risulti provato, anche solo per presunzione - il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale concretamente la semplice qualità d'imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria" (cfr. cass. sez. III n. 13829/04);
  • inoltre "la natura degli interessi dovuti in sede di ripetizione di indebito di una somma di denaro non escludel'applicabilità dell'art. 1224 cod. civ., ancorché ad essi deve attribuirsi natura corrispettiva, atteso che la messa in mora dell'accipiens, in quanto debitore di una obbligazione pecuniaria, comporta l'applicabilità anche dell'art. 1224 in tema di liquidazione dei relativi danni, con la conseguenza, però, che essendo l'art. 2033 norma parzialmente derogatoria rispetto sia all'art. 1282 che all'art. 1224, il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di danaro liquida ed esigibile, produce interessi solo a partire dalla domanda giudiziale e non dal pagamento - salvo che questi non versi in mala fede - e che non è sufficiente alla produzione di interessi ed alla risarcibilità del danno un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, ma è necessaria la specifica proposizione della domanda giudiziale" (cfr. cass. sez. 1 civ. n. 11969/92).
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    Nel caso di specie, in mancanza di qualsivoglia allegazione in ordine alla condotta della banca, e tenuto conto dell'esposizione comunque accertata del cliente, la domanda va rigettata.
    Infine in ordine alle spese, in considerazione dell'accoglimento parziale delle domande spiegate dagli attori, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle tra le parti mentre vanno definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido le spese relative alla c.t.u. come già liquidate. P.Q.M.
    Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:
    Accoglie parzialmente l'opposizione, conseguentemente revoca il d.i. opposto n. 338/2014
    Condanna la (…) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, e i fideiussori (…) e (…) al pagamento in favore di (…) s.p.a. della somma di euro 211.429,03, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia e fino al soddisfo.
    Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio
    Così deciso in Palermo il 4 giugno 2018.
    Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2018.

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